Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 11/12/1933 n. 1775

b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti. Da tale servitù sono esenti le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti;

c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;

d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari. L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini ed all'importanza dell'impianto stesso. Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

Art. 122. L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso. Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorchè essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.

Art. 123. Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve es- sere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corri- sposta prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della servitù. L'aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l'impianto. Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui es- so trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto. In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale. Cessando l'uso pel quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario. Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee. Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa. Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l'area delle zone soggette a servitù d'elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori.

Art. 124. Ove l'imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotta alla metà, ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture. Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può, prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato. Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.

Art. 125. Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello stato, delle province e dei comuni, che siano d'uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio, la corresponsione dell'indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo. Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà delle amministrazioni dello stato, delle province e dei comuni di chiedere il canone annuo anziché l'indennità. La misura dell'indennità e dei canoni dovuti alle amministrazioni dello stato, delle province e dei comuni è determinata con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.

Art. 126. Su richiesta delle autorità interessate il ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive. In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità è demandato al ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il consiglio superiore. La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 127. Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parità di titoli, per ragioni di preesistenza. Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee condutture, il ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazione, dà le opportune disposizioni. Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto è disposto nell'art. 122.

Art. 128. L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitù. Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.

Art. 129. Le disposizioni dei capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'amministrazione delle ferrovie dello stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate. La costruzione di tali impianti e approvata in linea tecnica e finanziaria dai competenti organi dell'amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed indifferibilità dal ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del r. decreto 24 settembre 1923 n. 2119. Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865 n. 2359, dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907 n. 429, nonché quelle del regio decreto 24 settembre 1923 n. 2119.

CAPO III. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

Art. 130. È proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:

a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparec chio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possono danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche;

b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;

c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica. Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, è punito a termini dell'art. 449 del codice penale, se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto alle pene dell'art. 450 del codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello stesso codice.

Art. 131. Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elet triche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione o in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.

Art. 132. Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego della energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni, sentito il consiglio dei ministri, commissari regionali, con facoltà di promuovere e coordinare nelle province interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuità di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica. Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie province interessate.

CAPO IV. IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

Art. 133. Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.

Art. 134. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è data, caso per caso, con decreto reale, a seguito di deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro degli affari esteri, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici. Con le stesse formalità il governo determina la quantità massima di energia, di cui in complesso può essere autorizzata l'importazione o la esportazione.

Art. 135. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso dell'energia ed al prezzo di vendita o rivendita. La durata dell'autorizzazione non può essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico l'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito. L'indennizzo è determinato dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, sentito il consiglio superiore. Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto rifletta la misura delle indennità, mediante Ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione. La revoca dell'autorizzazione può aver luogo anche per non uso da parte dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui l'autorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.

 

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